(Pubblicata nel 2° Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 4 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La presente legge promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'attivita' fieristica regionale e ne disciplina l'esercizio in conformita' ai principi della normativa dell'Unione europea. 2. La Regione ed i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la liberta' di impresa, la trasparenza e la parita' di condizioni per l'accesso alle strutture ed alle manifestazioni fieristiche.
Note Il testo delle note qui pubblicato e' redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte. it.