(Pubblicata nel 2° Supplemento al Bollettino ufficiale della
             Regione Piemonte n. 49 del 4 dicembre 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

                         Oggetto e finalita'

   1.  La  presente  legge  promuove  lo sviluppo e la valorizzazione
dell'attivita'  fieristica  regionale  e ne disciplina l'esercizio in
conformita' ai principi della normativa dell'Unione europea.
   2.   La   Regione  ed  i  comuni  interessati,  nell'ambito  delle
rispettive   competenze,   garantiscono  la  libera  concorrenza,  la
liberta'  di  impresa,  la trasparenza e la parita' di condizioni per
l'accesso alle strutture ed alle manifestazioni fieristiche.
 
                                     Note

             Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' redatto a cura
          della   Direzione   Processo   Legislativo   del  Consiglio
          regionale  al  solo  scopo  di  facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti  legislativi  qui  trascritti.  I  testi  delle  leggi
          regionali,   nella   versione   storica  e  nella  versione
          coordinata  vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati
          Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte. it.